novità in materia di radioprotezione
05/11/2020
D.LVO 31 luglio 2020 n. 101: principali novità in materia di radioprotezione
È entrato in vigore il 27 agosto 2020 il D.lvo n. 101 del 31 luglio 2020 che stabilisce norme fondamentali in tema di sicurezza circa la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, adeguandosi alla normativa vigente in ambito europeo. Capitolo specifico viene dedicato ai lavoratori esposti al Radon.
Il radon è un gas di origine naturale che può accumularsi negli strati più bassi del terreno ed in particolare all’interno di locali sotterranei o semisotterranei. Interessa quindi sia le abitazioni sia i luoghi di lavoro. Le concentrazioni di tale gas sono variabili in base alle varie aree geografiche, per questo l’Inail ha effettuato una mappatura del territorio italiano che evidenzia le aree con concentrazioni rilevanti.
Pe quanto riguarda gli OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO preliminarmente dovrà rilevare la concentrazione media annua di attività di radon entro 24 mesi dalla pubblicazione in GU della nuova normativa o dall0inizio dell’attività lavorativa. Successivamente dovrà avvalersi di un tecnico Esperto di radioprotezione che relazionerà lo stato dei luoghi. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio previsto dall'articolo 28 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
Per i luoghi di lavoro sono stati fissati anche i livelli massimi di concentrazione media annua per il Radon in aria e per il livello di esposizione personale. Tali disposizioni si applicano ai luoghi di lavoro sotterranei (cd. interrati); ai luoghi di lavoro semisotterranei (cd. seminterrati) o situati al piano terra, localizzati nelle aree che verranno definite dalle singole Regioni; a specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon; o a stabilimenti termali.
Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria NON superi il livello di riferimento il datore di lavoro dovrà elaborare e conservare per un periodo di 8 anni il documento contenente l’esito delle misurazioni con le misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, del D.lgs. n.81/08. Inoltre è bene ripetere le misurazioni ogni 8 anni e qualora vengano realizzati lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o interventi volti a migliorare l’isolamento termico. Invece se la concentrazione media annua di attività di radon in aria SUPERA il livello di riferimento il datore di lavoro è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ottenibile, avvalendosi di un esperto qualificato e da completare entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica e ripete le misurazioni ogni 4 anni.
Altre novità rilevanti del Decreto sono rappresentate dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti e, anche qui in tema di sorveglianza sanitaria è previsto l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre a visita medica costante lavoratori esposti e, dalla protezione dall’esposizione gamma si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato: materiali naturali (es. Alum-shale: cemento contenente scisti alluminosi) o materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui: granitoidi, porfidi, tufo, lava , residui di materiale radioattivo naturale (ceneri volanti, scorie, fanghi rossi derivanti da produzione di alluminio).
Infine vengono disciplinate le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, industrie NORM, che non solo hanno cambiato nome “pratiche”, mentre prima erano “attività lavorative” ma ricadono nell'ambito di applicazione della norma e i datori di lavoro hanno l'obbligo – entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 agosto 2021) o dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori; la relazione tecnica dovrà contenere gli esiti delle valutazioni effettuate diventando parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgvo 81/08.
I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio, i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali si considerano le attività che comportano: l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale, la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale. Pertanto è previsto che l'esercente di tali pratiche provveda alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti. Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale. In caso di superamento di tali livelli di esenzione al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.
Dott.ssa Francesca Basso